Dettagli Fiscali

Una delle discussioni più ricorrenti nel mondo del network marketing, riguarda gli aspetti civili e fiscali di questa attività.
Di seguito, alcune informazioni per cercare di fare chiarezza e di dare tutte le informazioni.


La legge che regolamenta il Network Marketing cita:
La natura dell’attivita di cui al comma 3 e di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attivita, non superiore a 5.000 euro”

“L’articolo 44, comma 2, del decreto legge 269/2003 ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, che i soggetti esercenti attivita di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto1995, n. 335, qualora il reddito annuo derivante da dette attivita sia superiore a 5mila euro.”

IN POCHE PAROLE…….

• Il reddito della vendita diretta NON va a sommarsi con il reddito di altri lavori/attivita.

• Nella vendita diretta il guadagno dipende esclusivamente dalla merce effettivamente venduta.

• Nella Vendita diretta, se il reddito e inferiore ai 5000 euro l’anno, e considerata un’attivita occasionale.

• Al superamento dei 5000 euro annuali, gli incaricati alle vendite, sono tenuti all’apertura della partita IVA con il codice 51190. Il contributo previdenziale e per 1/3 a carico del prestatore con trattenuta da parte del committente e 2/3 a carico del committente, (per maggiori informazioni rivolgersi al proprio commercialista).

• Le provvigioni percepite non cumulano con altri eventuali redditi e non devono essere dichiarati in base alla Risoluzione Ministeriale 180/E 12.07.95 in quanto sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 23% sul 78% come contemplato dal D.P.R. 600/73 art. 25bis. Inoltre le provvigioni incassate non rientrano nel calcolo del limite per essere a carico del coniuge ai fini della detrazione fiscale.

• Pertanto coloro che percepiscono solamente provvigioni derivanti da attivita di incaricato alle vendite a domicilio sono sempre fiscalmente a carico del coniuge e pertanto il coniuge puo usufruire della relativa detrazione fiscale.

• L’attivita di incaricato alle vendite e FISCALMENTE compatibile con qualunque tipo di attivita di lavoro dipendente. L’unica restrizione e fatta per i dipendenti in enti pubblici, in quanto dal nuovo contratto nazionale di lavoro sussiste una incompatibilita, per cui per maggiori dettagli e bene chiedere informazioni al proprio ufficio personale.

 

INQUADRAMENTO FISCALE

L’attività di Incaricato alle Vendite può essere svolta da tutte le persone  fisiche che siano in possesso dei seguenti requisiti:

– avere la maggiore età,
– non avere pendenze penali,
– essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla  società.

La figura di incaricato alle vendite è contemplata dalla Legge 173/2005 e  dall’ art.19 del D.Lgs.114/98, secondo cui:
– la vendita a domicilio è disciplinata da tali normative;
– le ditte interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle  persone incaricate e rispondono agli effetti civili dell’attività delle stesse;
– le vendite in argomento devono essere coperte da assicurazione per eventuali danni al consumatore;
– i prodotti devono in ogni modo essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all’ordine, devono essere sostituiti, o il prezzo pagato deve essere rimborsato (diritto di recesso).

 

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L’attività è remunerata con una provvigione che è determinata in ragione percentuale sulla quantità e sull’importo delle vendite realizzate e andate a buon fine.

Inoltre, il contratto può disporre anche premi di produzione ed incentivi, assimilabili a provvigioni integrative, legate al superamento di un determinato volume d’affari, nonché altri benefici (ad esempio viaggi premio o beni in natura) al conseguimento di determinati obbiettivi commerciali.

L’attività del dealer deve essere distinta in esercizio abituale od occasionale delle prestazioni. Ovviamente, in quest’ultimo caso, la natura sporadica delle operazioni esclude l’applicazione dell’IVA come riportato nella R.M.18/E del 26.01.2006. Ben diversa è l’ipotesi dell’esercizio abituale (al superamento di 6.410 euro), ai sensi dell’art.4 del D.P.R.26/10/1971, n.633, poiché l’imposta si applica sia sulle provvigioni sia sugli incentivi. Ai fini dell’imposta sui redditi l’art.25 – bis del D.P.R. 29/9/1973, N. 600, dispone che le provvigioni comunque denominate (cioè compresi gli incentivi) sono assoggettate alla ritenuta d’imposta con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito (attualmente 23%). Tuttavia la ritenuta commisurata sul 78% delle provvigioni, è operata a titolo d’imposta definitiva nei confronti dei dealers. Questi sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei redditi come contemplato dalla R.M.180/E del 12.07.1995. In qualsiasi caso va presentata la dichiarazione annuale IVA fermo restando, ovviamente, l’esonero della compilazione del Quadro RG del Mod.Unico per le provvigioni in argomento e l’obbligo dichiarativo per gli altri redditi posseduti (ad esempio: fabbricati, Cud, diversi, ecc.). I premi e gli incentivi che vengono aggiunti hanno il medesimo trattamento riservato alle provvigioni percepite in quanto sono dovute in relazione alle prestazioni rese dai dealers per cui sono da considerare, al pari delle spese forfettarie riconosciute, a tutti gli effetti provvigioni comunque denominate.

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE

Le Provvigioni sono soggette al pagamento dell’INPS quando esse superano la soglia di 6.410,00 € (lorde) con l’applicazione di tre fasce differenti di aliquote:
– Aliquota Ordinaria: del 24,72% sul 78% delle provvigioni
– Aliquota Ridotta: del 17% sul 78% delle provvigioni
– Aliquota Pensionati: del 17% sul 78% delle provvigioni

Attenzione, l’aliquota ridotta spetta solo a coloro che hanno già un trattamento previdenziale obbligatorio per legge.

Massimale INPS, € 113.667,00 provvigioni lorde.

La quota INPS è a carico rispettivamente nelle seguenti misure:
– 1/3 a carico dell’incaricato, detraibile in modello unico ne riquadro RP
– 2/3 a carico della società committente.

L’adempimento del versamento all’INPS è a carico della società committente, in qualità di sostituto di contributo.

L’iscrizione all’INPS è a carico dell’incaricato alle vendite che dovrà essere eseguita presso la Sede INPS di competenza territoriale nella residenza dell’incaricato.

INFO UTILI

Soggetto Fiscale: solo Ditte individuali.
Versamento IVA: mensile o trimestrale con F24 online o EntraTel.
Tipologia Contabilità: semplificata.
Dichiarazione IVA annuale: autonoma o con modello unico.
Presentazione: solo con invio telematico.
Presentazione modello Unico: no.
Attività soggetta a studi di settore: no.
Versamento IRAP: no.
Detrazioni IVA: nessuna.
Detrazioni IRPEF: nessuna.
Presentazione Modello 730: solo per occasionali senza partita IVA.
Detrazione Fiscale: coniuge sempre a carico fiscale.
Contributo ENASARCO: non dovuto.
Contributo FIRR: non dovuto.
Indennità Clientela: non dovuto.
Definizione della zona: non prevista.

INQUADRAMENTO FISCALE

Il procacciatore d’affari è una delle figure commerciali più diffuse, perché consentono all’imprenditore di usufruire di minori costi rispetto all’ingaggio di un normale agente di commercio.
Oltre ai costi, il procacciatore d’affari è una delle figure sul quale non esiste una vera e propria regolamentazione, tanto che è possibile definirlo uncontratto di collaborazione atipico.
Il compito del procacciatore è mettere in contatto le due parti affinché queste concludano un affare.
Al procacciatore, sarà poi pagata una provvigione liquidata dalla parte che vende il bene o il servizio, in base ad accordi presi in precedenza.
Non gli viene nemmeno impostoalcun vincolo di esclusiva, infatti può operare per una o più ditte in modo occasionale oppure continuativo.
Per svolgere l’attività di procacciatore d’affari occasionale E’ SUFFICIENTE IL CODICE FISCALE, E NON E’ NECESSARIO APRIRE UNA PARTITA IVA.
Soltanto nel caso in cui l’attività di procacciatore d’affari sia svoltain modo continuativo (ovvero se il guadagno del procacciatore supera i 5.000 euro in 12 mesi) bisogna iscriversi al Registro delle Imprese in qualità di “ditta individuale” ed aprire una partita IVA.
L’unico inquadramento che il procacciatore riceve dalla società è la tradizionale “Lettera d’incarico” o lettera di procacciamento affari, che contiene l’indicazione dell’ammontare delle provvigioni, le modalità di pagamento delle stesse e i patti di non concorrenza.
Per quanto riguarda le caratteristiche contabili e fiscali, essendo una figura con contratto atipico, non è prevista nessuna disciplina ufficiale, ne l’iscrizione a nessun albo.
Se il procacciatore fatturerà più di 25 mila euro all’anno, dovrà presentare il riepilogo IVA annuale.
Per qualsiasi fatturato, resta l’obbligo del versamento dell’IVA, da scegliere tra mensile o trimestrale.
Ai fini fiscali, il procacciatore d’affari ha una ritenuta d’acconto del 23% sul 50% delle provvigioni e può scaricare l’IVA (spese di gestione, autovettura e costi relativi).
Per l’inquadramento INPS, si paga il 19,59% sul reddito minimo di 2.671 euro.

IL PROCACCIATORE D’AFFARI OCCASIONALE

Secondo quanto recita il codice civile, all’articolo 2222, il procacciatore d’affari può essere anche occasionale.
In particolare “chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento del committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.”
Dunque, si evince che possiamo avere due tipi di procacciatore:continuativo e occasionale.
Il procacciatore d’affari continuativo deve obbligatoriamente iscriversi al registro delle imprese e avere una partita IVA, oltre che ottemperare gli obblighi fiscali;
Il procacciatore d’affari occasionale si differenzia proprio nell’assoggettamento ad IVA delle provvigioni: non deve aprire una partita iva, per lavorare basta il semplice codice fiscale, non dovranno tenere una contabilità fiscale, non sono sottoposti a studi di settore e potranno guadagnare fino a 5 mila euro l’anno.
Oltre i 5 mila euro l’anno è considerato procacciatore d’affari continuativo.
Il nome stesso aiuta ad inquadrare questa figura: il procacciatore d’affari occasionale svolge esattamente gli stessi compiti di quello continuativo, ma la caratteristica fondamentale è quella disvolgere l’attività in via del tutto sporadica.
Questa caratteristica non pone comunque limiti di importo alla provvigione, ma deve far riferimento ad un’unico affare concluso in un determinato periodo di tempo, in modo che si possa dimostrare che l’attività sia puramente di carattere occasionale.

IL REGIME FISCALE DEL PROCACCIATORE

Spesso, chi si appresta a intraprendere l’attività di procacciatore d’affari è confuso sul regime fiscale da adottare per essere in regola con le norme vigenti.
La classificazione fatta sui procacciatori occasionali e quelli continuativi non è casuale: essa infatti determina due obblighi fiscali differenti tra di loro.
Per i procacciatori occasionali, non è prevista la gestione separata INPS per i lavoratori autonomi solo se il soggetto dovesse conseguire annualmente provvigione che ammontano (al netto dei costi) fino a 5 mila euro.
Oltre i 5 mila euro l’anno è prevista la gestione separata INPS con contributi a suo carico per 1/3 e a carico del committente per 2/3.
Per l’inquadramento INPS, si paga il 19,59% sul reddito minimo di 2.671 euro.
Le provvigioni occasionali per affari conclusi sono soggette ad una ritenuta d’acconto del 23% sul 50% della provvigione stessa e devono essere dichiarate nella propria dichiarazione dei redditi al netto di eventuali spese sostenute.
Possono essere detratte spese di gestione inerenti l’attività, autovettura e costi relativi.
Il procacciatore occasionale dovrà emettere, ad affare concluso, una semplicericevuta soggetta a ritenuta d’accontoe recante la marca da bollo se l’importo supera i 77,47 euro.
Per i procacciatori continuativi, è prevista l’iscrizione al registro delle imprese e l’apertura della partita IVA presso l’agenzia delle entrate.
Il procacciatore continuativo ha l’obbligo di fatturare le provvigioni e versare l’Iva (mensilmente o trimestralmente).
Oltre i 5 mila euro l’anno è prevista la gestione separata INPS con contributi a suo carico per 1/3 e a carico del committente per 2/3.
Possono essere detratte spese di gestione inerenti l’attività, autovettura e costi relativi.

SPESE DETRAIBILI DAL PROCACCIATORE CONTINUATIVO

Per i procacciatori d’affari che svolgono la professione in maniera continuativa e che abbiano regolare iscrizione alla camera di commercio e la partita IVA, c’è la possibilità di detrarre una certa somma percentuale per l’acquisto di beni e servizi utili all’attività stessa.

 

Per le spese bancarie e gli interessi passivi, sono scaricabili dall’irpef solo se i conti sono intestati all’attività.